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mercoledì 3 gennaio 2007 BULGARIA E ROMANIA NELL’UNIONE: CHE SUCCEDE IN CONCRETO? La libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario, oltre che un elemento essenziale del mercato interno e della cittadinanza europea, e presuppone il diritto di vivere e lavorare in un altro Stato membro. Il trattato di adesione di Romania e Bulgaria consente peraltro di imporre alcune limitazioni alla libera circolazione dei lavoratori di questi due paesi per un periodo transitorio dopo il 1° gennaio 2007.Quali sono le misure transitorie previste? Nei primi due anni successivi all’adesione di Bulgaria e Romania, l’accesso al mercato del lavoro degli attuali Stati membri dipenderà dalle politiche e dalle misure adottate da ciascuno Stato e da accordi bilaterali eventualmente sottoscritti con i due nuovi paesi. Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare ufficialmente alla Commissione le misure che intendono adottare. Al termine di questi primi due anni (ossia verso la fine del 2008), la Commissione presenterà una relazione sulla base della quale il Consiglio verificherà il funzionamento delle misure transitorie. Inoltre, ogni Stato membro dovrà comunicare alla Commissione se intende continuare ad applicare le misure nazionali per un periodo massimo di altri tre anni o se, invece, intende consentire la libera circolazione dei lavoratori. La libera circolazione dei lavoratori dovrebbe quindi essere avvenire dopo 5 anni, ossia il 1° gennaio 2012. Tuttavia, gli attuali Stati membri potranno chiedere alla Commissione l’autorizzazione a continuare ad applicare misure nazionali per altri due anni, ma unicamente in caso di gravi perturbazioni del mercato nazionale del lavoro. Tali misure dovranno essere obiettivamente giustificate. A partire dal 2014 - ossia sette anni dopo l’adesione di Bulgaria e Romania - vi sarà piena libertà di circolazione dei lavoratori dei nuovi paesi membri in tutta l’Ue. A chi si applicano le misure transitorie? Le misure transitorie si applicano a tutti i cittadini bulgari e romeni che intendono stipulare un contratto di lavoro o cercare un impiego in uno degli attuali Stati membri. Non si applicano a chi intende risiedere in uno degli Stati membri per motivi di studio o desidera stabilirsi come lavoratore autonomo, ad eccezione dei lavoratori autonomi che prestano alcuni servizi (ad es. nel settore dell’edilizia) in Austria e Germania. I cittadini bulgari e romeni saranno discriminati sul mercato del lavoro? La discriminazione in base alla cittadinanza è vietata dal diritto comunitario. Nel momento in cui un lavoratore soddisfa tutte le disposizioni nazionali eventualmente applicabili, deve essere trattato allo stesso modo del lavoratore nazionale. Anche nel caso in cui uno Stato membro applichi misure nazionali, dovrà dare la priorità ai lavoratori di Bulgaria e Romania rispetto a quelli provenienti da paesi terzi. Alcuni impieghi nel settore pubblico possono tuttavia essere riservati ai cittadini dello Stato membro ospitante. Cosa è previsto per i cittadini bulgari e romeni che già lavorano negli attuali Stati membri? I cittadini bulgari o romeni che già lavorano legalmente in uno degli attuali Stati membri alla data del 1° gennaio 2007 e che sono in possesso di un regolare permesso di lavoro o di un’autorizzazione della durata di almeno 12 mesi continueranno ad avere accesso al mercato del lavoro del paese di residenza, ma non avranno automaticamente accesso al mercato del lavoro degli altri paesi dell’Ue-25. I cittadini bulgari o romeni che si trasferiranno in uno degli attuali Stati membri dopo la data di adesione con un regolare permesso di lavoro della durata di almeno dodici mesi godranno degli stessi diritti. Tuttavia, in caso di uscita volontaria dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, essi perderanno il diritto di accesso a tale mercato fino al termine del periodo transitorio. Cosa è previsto per i familiari dei lavoratori? I familiari di un lavoratore bulgaro o romeno regolarmente ammesso al mercato del lavoro di uno degli attuali Stati membri da almeno dodici mesi che risiedono insieme al lavoratore prima dell’adesione avranno anch’essi accesso al mercato del lavoro dello Stato membro interessato. I familiari che si ricongiungono al lavoratore dopo l’adesione avranno invece accesso al mercato del lavoro del paese ospitante solo dopo un periodo di residenza di 18 mesi o, se precedente, a partire dal terzo anno successivo all’adesione, ossia nel 2010. Per familiari si intendono il coniuge del lavoratore e i figli di età inferiore a 21 anni o a carico. A partire dal 1° gennaio, gli Stati potranno imporre misure più restrittive di quelle applicate in precedenza? No, si applicherà la "clausola di standstill", in virtù della quale l’accesso ai mercati del lavoro degli attuali Stati membri non può essere soggetto a misure più restrittive rispetto alla situazione vigente alla data della firma del trattato di adesione (25 aprile 2005). Sarà possibile andare a lavorare in Bulgaria e Romania? Non vi saranno restrizioni automatiche al diritto dei cittadini degli attuali Stati membri a trasferirsi in Bulgaria e Romania per motivi di lavoro. Tuttavia, se uno degli attuali Stati membri imporrà restrizioni ai cittadini di Bulgaria e Romania, questi due paesi avranno la possibilità di imporre restrizioni equivalenti ai lavoratori dello Stato membro interessato. Quando saranno disponibili maggiori informazioni sulle posizioni dei vari Stati membri? La Commissione non può imporre agli Stati membri di indicare le misure nazionali che intendono introdurre nei primi due anni del periodo transitorio ma, a fini di trasparenza, ha chiesto loro di fornirle queste informazioni quanto prima. Non appena le informazioni saranno disponibili, la Commissione le pubblicherà su Eures, il portale europeo della mobilità professionale, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/eures. La situazione dei cittadini bulgari e romeni che già lavorano nell’UE migliorerà dopo il 1° gennaio 2007? Attualmente i lavoratori bulgari e romeni beneficiano della parità di trattamento soltanto in materia di condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento, oltre che del coordinamento dei regimi di previdenza sociale in caso di trasferimento da un paese membro all’altro. Dopo l’adesione si applicheranno loro le norme comunitarie sul riconoscimento dei titoli di studio e sul coordinamento dei regimi di previdenza sociale con riferimento ai periodi assicurativi acquisiti in Bulgaria o in Romania. Le norme sul coordinamento dei regimi di previdenza sociale sono soggette a disposizioni transitorie? Il lavoratore che si trovi in uno Stato membro in base a misure transitorie o per effetto del libero accesso godrà di tutti i diritti previsti dalle norme sul coordinamento dei regimi di previdenza sociale, e in particolare dal regolamento (CEE) n. 1408/71. L’esatta natura di tali diritti dipende dal regime in vigore nel paese ospitante e nel paese di provenienza ma in generale si tratta dei seguenti: - trasferimento dei diritti a pensione e di altre prestazioni in denaro acquisite dal lavoratore nello Stato membro di provenienza; - totalizzazione dei contributi previdenziali acquisiti nei diversi Stati membri, in modo tale da garantire al lavoratore un’adeguata copertura e la possibilità di beneficiare immediatamente dell’assicurazione nel nuovo paese di residenza. Lo scopo di queste disposizioni è di fare in modo che i lavoratori non perdano il loro trattamento assicurativo e previdenziale a causa del trasferimento in un altro Stato membro; - parità di trattamento: in particolare la famiglia ha diritto agli stessi assegni familiari previsti per una famiglia di un lavoratore dello Stato ospitante. |
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